Consolidamento dell'ipoteca

Trova il tuo mutuo
Importo mutuo
Durata
Valore immobile

Nel processo di erogazione di un mutuo, il consolidamento dell’ipoteca indica il momento in cui l’ipoteca acquista efficacia giuridica risultando, così, opponibile a terzi anche in caso di fallimento dell’acquirente. Questo momento non coincide con quello della sua iscrizione nei Registri Immobiliari della Conservatoria, che il notaio può effettuare il giorno stesso del rogito, ma si verifica solo a seguito di un periodo di consolidamento, che nel caso dei mutui fondiari è di 10 giorni. Trascorso tale periodo, la garanzia reale resiste all’eventuale fallimento dell’acquirente/mutuatario pubblicato in data successiva e il notaio, in assenza di altri impedimenti, può comunicare alla banca che l’ipoteca è consolidata.

Il consolidamento, di fatto, costituisce il diritto del creditore (il mutuante) a non veder pregiudicato il proprio credito in caso di fallimento del debitore (il mutuatario). Generalmente l’erogazione del mutuo è contestuale all’atto e il funzionario della banca consegna un assegno circolare - equivalente a denaro contante - di importo pari a quello del mutuo al momento del rogito presso lo studio notarile, ma nel caso di mutuatari a rischio di fallimento la banca può concedere il mutuo rimandando la sua effettiva erogazione al momento in cui l’ipoteca acquisti piena efficacia giuridica.

Trova il tuo mutuo
Mutuo richiesto
  €
Durata
 anni
Valore immobile
  €
Cerca mutuo
© 2010-2024 FairOne S.p.A. - P. IVA 06936210969 
- Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM n. M215 - MutuiSupermarket.it è un servizio a Impatto Zero ©
Richiesto – Calcolalo ora