Protesto

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Il protesto è l'atto pubblico con il quale si accerta il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno bancario. I pubblici ufficiali abilitati a redigere il protesto (ufficiali levatori) sono:

  • l'ufficiale giudiziario competente per territorio;
  • il notaio;
  • il segretario comunale, nei comuni che non sono sedi di notaio o ufficiale giudiziario, oppure tutte le volte che questi sono indisponibili per legittimo impedimento o assenza.

Il protesto vuole tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato: peraltro, tale pubblicità finisce per avere un effetto sanzionatorio immediato, dato rende che rende impossibile l'accesso al credito per il protestato.

Dal 1995, gli ufficiali levatori – entro il primo giorno di ogni mese – trasmettono alla Camera di commercio competente l'elenco dei soggetti protestati nel mese precedente; entro 10 giorni, quest'ultima provvede all'inserimento dei nominativi nell'attuale registro informatico dei protesti e il protestato resta iscritto per cinque anni, a meno di cancellazione dovuto alla concessione della cosiddetta "riabilitazione".

Al fine di diminuire il discredito nei rapporti commerciali prodotto dalla pubblicazione del protesto, infatti, la legge dispone che il debitore protestato – una volta che abbia adempiuto l'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e sia trascorso un anno senza aver subito ulteriore protesti – abbia diritto a un decreto di riabilitazione, concedibile dal presidente del tribunale.

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