Detrazioni mutuo cointestato: come funzionano?

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Detrazioni mutuo cointestato: come funzionano?
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Detrazioni mutuo cointestato: come funzionano?

Cosa accade alle detrazioni fiscali per il mutuo quando questo è cointestato? Come si suddividono? E quando c'è un accollo del mutuo? Vediamo tutte le risposte.

Come funzionano le detrazioni del mutuo cointestato?

Contrarre un mutuo consente di beneficiare dei vantaggi fiscali legati agli importi spesi per gli interessi. Sono detraibili, nella misura del 19%, gli interessi per:

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell'abitazione principale (la prima casa, per intenderci);
  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993;
  • mutui, anche non ipotecari, contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale;
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale;
  • prestiti e mutui agrari di ogni specie.

Cosa accade alle detrazioni quando il mutuo è cointestato?

Il mutuo cointestato consente ai cointestatari di fruire della medesima detrazione in parti uguali. Ad esempio in caso di due coniugi cointestatari che hanno acquistato con mutuo la prima casa, questi potranno fruire ciascuno del 50% della detrazione, rispettando il tetto massimo dei 4.000 euro.

Nel caso di mutuo cointestato tra genitore e figlio, possiamo avere tre casi:

  • figlio senza reddito e dunque a carico, il genitore potrà fruire soltanto del 50% della detrazione;
  • figlio percettore di reddito che fa una dichiarazione autonoma, genitore e figlio possono fruire del 50% della detrazione per ciascuno;
  • genitore garante del mutuo, il genitore non potrà fruire di nessuna detrazione.

Leggi anche il nostro approfondimento Detrazioni mutui 2021: come funzionano?

Detrazioni mutuo cointestato: cosa succede in caso di accollo?

C'è poi il caso particolare di due coniugi, cointestatari di un mutuo, che ad un certo punto si separano. Se uno dei due coniugi procede con l'accollo prendendo su di sé l'intero onere di pagare le rate del debito residuo, da quel momento in poi avrà diritto alla fruizione del 100% della detrazione.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che questo diritto può essere esercitato senza bisogno di modificare il contratto stipulato con la banca, ma occorre comunque indicare l'operazione attraverso un atto pubblico oppure una scrittura privata.

Nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate afferma la necessità, affinché la detrazione venga applicata correttamente e non generi successive pretese del Fisco:

"che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (per esempio, nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge."

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