Garanzia personale

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Il termine generico garanzia indica un qualsiasi mezzo volto ad assicurare al creditore il soddisfacimento effettivo del credito, in modo da limitare notevolmente il rischio legato all'eventuale inadempimento o, ancor peggio, all'insolvenza del debitore. In generale, pertanto, tutti i beni presenti e futuri in possesso del debitore costituiscono garanzia dell'adempimento delle obbligazioni.

Nell'ambito creditizio occorre distinguere tra garanzie tipiche e atipiche: le prime sono rappresentate da rapporti giuridici, disciplinati dal codice civile, che garantiscono il soddisfacimento di un'obbligazione propria o di terzi; le seconde, invece, sono rapporti di natura diversa, entrati nella pratica bancaria per attenuare i rischi (cessione di credito, mandato all'incasso, ecc.). Le forme di garanzia personale, in particolare, rientrano nel primo gruppo e offrono al creditore la possibilità di rivalersi sul patrimonio personale del terzo garante al fine di soddisfare le proprie ragioni di credito.

La garanzia personale presuppone la correttezza e la buona fede del garante: quest'ultimo, tuttavia, resta sempre libero di disporre del suo patrimonio senza che il creditore possa opporre resistenza, a differenza di quanto accade nei casi di garanzia reale (ipoteca, pegno). Le forme più comuni di garanzia personale sono la fideiussione e l'avallo: quest'ultimo - obbligazione poco utilizzata data la natura cambiaria dell'operazione - si ha quando un soggetto garantisce con la propria firma (avallante) il pagamento di un effetto emesso da un altro soggetto (avallato).

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