Usucapione

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Usucapione, in diritto, è un modo di acquisto della proprietà di una cosa (o di altro diritto reale di godimento sulla cosa) mediante il possesso "pacifico", ovvero non violento e ininterrotto, di questa per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Può accadere, infatti, che un bene abbia per anni un possessore "non proprietario" e un proprietario "non possessore": quando tale situazione si protrae nel tempo, la legge stabilisce che il proprietario perde il diritto di proprietà a favore del possessore ("prescrizione acquisitiva").

Agli effetti dell'usucapione è irrilevante che il possesso sia di buona o di mala fede: questa circostanza, infatti, influisce esclusivamente sulla durata necessaria ad ottenere il diritto di proprietà. Tuttavia, occorre che il possesso sia goduto "alla luce del sole": se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l'usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.

L'istituzione dell'usucapione nasce dall'esigenza di ordine generale di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni: una consolidata situazione di fatto, come il possesso di un bene protratto per un certo tempo, è quindi considerata modo di acquisto della proprietà.

Nel vigente Codice Civile Italiano, la disciplina dell'usucapione è stata separata da quella della prescrizione – pur rimanendo, nelle sue linee essenziali, identica a quella del codice del 1865. La differenza principale risiede nella riduzione da 30 a 20 anni del tempo necessario a usucapire la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali su essi; termine, quest'ultimo, ridotto a 10 anni per l'usucapione degli stessi beni, quando l'acquisto sia stato effettuato in buona fede da chi non è proprietario in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, e che sia stato debitamente trascritto. Sempre in 10 anni è fissato il periodo necessario all'acquisizione della proprietà dei beni mobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi; occorrono 20 anni, tuttavia, se il possessore è in mala fede. In 3 anni, infine, si acquista la proprietà di beni mobili iscritti in pubblici registri, quando l'acquisto sia stato fatto in buona fede e sia stato debitamente trascritto.

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