Accollo

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L'accollo è il contratto tra il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollatario), disciplinato dall'Art.1273 del Codice Civile.

L'accollo del debito altrui può avvenire in forme e con effetti diversi; la dottrina ne individua quattro tipi distinti:

  • accollo semplice o liberatorio: l'assuntore del debito si obbliga verso il debitore, diventando di fatto il debitore principale (l'originario debitore resta sussidiariamente obbligato all'accollante);
  • accollo cumulativo: al primo debitore si aggiunge un secondo debitore, solidamente obbligati tra di loro.
  • accollo novativo: prevede l'estinzione dell'obbligazione originaria e la nascita di una nuova obbligazione, in cui il nuovo debitore prende il posto del debitore originario; come in ogni altro caso di novazione, i privilegi e ipoteche relative al credito precendente non vengono trasferite.
  • accollo privativo: a differenze del precedente, il primo debitore non è liberato mediante novazione ma semplicemente sostituito dall'accollante (attua propriamente la successione a titolo particolare nel debito).

Le banche propongono sempre più frequentemente la possibilità dell'accollo del mutuo preesistente; in pratica si tratta di subentrare nelle obbligazioni assunte dal contraente originario.

La banca non può rifiutare l'accollo: trattasi, infatti, di un contratto stipulato tra il debitore originario e il nuovo; tuttavia, la liberazione del debitore originario avviene solo se la banca aderisce al contratto e ciò è espressamente riportato nel contratto stesso, oppure se il creditore dichiara espressamente di liberarlo: in caso contrario entrambi rimangono obbligati in solido nei confronti della banca.

Concludendo, occorre caratterizzare l'accollo del mutuo in base al venditore dell'immobile (accollato):

  • se è un costruttore, l'accollante in genere ha la possibilità di decidere la cifra da accollarsi fino ad un massimo dell'80% del controvalore immobiliare;
  • se è un venditore privato, l'importo massimo corrisponde al debito residuo del mutuo esistente.
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