La Banca può cambiare i patti contrattuali ma non i tassi

Finalmente un nuovo intervento regolamentare (decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010) ha definito in maniera chiara lo ius variandi della banca in tema di mutui, ossia la facoltà della banca di variare liberamente il testo contrattuale del finanziamento senza consenso della controparte.
In sostanza viene previsto che la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca possa esser esercitata solo per ciò che non attiene la determinazione del tasso e sempre che ricorra un giustificato motivo. La legge in sintesi impedisce che il diritto di variazione caratterizzi gli elementi che alla fine determinano il “guadagno” della banca: l’indice di riferimento (Euribor e IRS) e lo spread.
E’ innegabile che un grosso passo avanti sia stato fatto a tutela dei diritti dei consumatori, soprattutto se si considera che la normativa precedente prevedeva che, in presenza di un giustificato motivo, nei “contratti di durata” poteva esser prevista da parte della banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto.
In tema di comunicazioni al cliente circa le modifiche contrattuali unilaterali, rimane comunque un preavviso scritto minimo di 60 giorni.