Detrazione interessi mutuo: cambiano le tempistiche

Nella crisi economica del 2008 inizialmente ad essere colpito fu il mercato edilizio-immobiliare che a sua volta coinvolse diversi settori economici.
Questo ha portato ad una richiesta sempre maggiore da parte dei mutuatari di surroga presso ad altra banca con condizione più favorevoli.
Dal punto di vista fiscale un interpello dell’agenzia delle entrate di pochi giorni fa ha di fatto chiarito che a causa del coronavirus, in alcuni casi i tempi per trasferire la residenza nel nuovo alloggio, acquistato con i benefici per la prima casa sono cambiate.
Vediamolo insieme.
Gli interessi
Si parla di interesse attivo quando la cifra viene incassata, ad esempio gli interessi che si maturano nel conto corrente o quando si vincola una certa somma di denaro.
Gli interessi passivi sono quelli che il debitore paga al creditore per un prestito, mutuo o finanziamento concesso.
Quando il finanziamento viene elargito da un istituto di credito, bancario o da una finanziaria, gli interessi vengono espressi con una percentuale detta tasso d’interesse e vengono pagati direttamente sull’importo delle rate del mutuo.
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il contribuente dimora abitualmente con la famiglia e dove ha preso la residenza.
In dichiarazione, può essere portato in detrazione, nella dichiarazione dei redditi, il 19% gli interessi passivi pagati per un mutuo prima casa fino ad un massimo di 4000 euro.
Come funzionano le detrazioni
Per poter accedere alle detrazioni degli interessi passivi del mutuo sono necessari alcuni requisiti:
- mutuo per acquisto della prima casa;
- intestatario dell’immobile acquistato;
- residenza.
Sono detraibili solo le spese accessorie al mutuo richiesto per l’acquisto della prima casa. Può usufruire dei benefici fiscali il solo titolare di mutuo che è anche proprietario dell’immobile. Il cointestatario del mutuo che non è comproprietario dell’immobile non beneficia delle detrazioni.
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro dodici mesi dalla stipula dell’atto di mutuo; pertanto il contribuente deve prendere la residenza presso l’immobile entro un anno dall’acquisto. In caso l’immobile acquistato sia da ristrutturare il termine entro il quale prendere la residenza slitta a ventiquattro mesi.
La detrazione spetta anche nel caso in cui l’immobile venga adibito ad abitazione principale di un familiare o nel caso in cui il proprietario debba trasferirsi in altro luogo per motivi di lavoro.
Se si esercita la surroga del mutuo non si perde il diritto alla detrazione degli interessi di mutuo.
Sulla somma pagata viene detratta un’imposta pari al 19 percento.
Ad esempio, se l’ammontare degli interessi pagati nell’anno è di 2500,00 € la cifra che si andrà a detrarre è pari a 475,00 € se invece gli interessi ammontano a 5000,00 € o superiore, la detrazione sarà sempre di 760,00 € ovvero il 19% di 4000,00€
Cosa cambia col covid-19
Un contribuente che a causa del lockdown non ha terminato entro 24 mesi la ristrutturazione di una casa acquistata con i benefici prima casa e di conseguenza non vi ha potuto prendere la residenza, ha fatto un interpello (domanda ufficiale) all’agenzia delle entrate per capire se perdeva i benefici prima casa e la detrazione degli interessi passivi sul mutuo.
- I fatti: questa persona ha acquistato a luglio 2019, con mutuo ipotecario, un immobile attiguo al suo per fonderli in un unico appartamento. Dalla data di acquisto aveva un anno di tempo per unificarli e poter detrarre gli interessi passivi del mutuo. A causa del lockdown non ha potuto terminare i lavori edili necessari alla fusione.
Il contribuente ha chiesto all’agenzia delle entrate, se nel suo caso poteva trovare applicazione quanto previsto dall’art. 24 del decreto liquidità che prevede la sospensione di tutti gli adempimenti fiscali dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. - la risposta: l’agenzia delle entrate ritiene che in questo caso specifico si configura una causa di forza maggiore dovuta all’emergenza sanitaria, pertanto i termini slittato come previsto dal decreto per impedire la decadenza delle agevolazioni prima casa.
- Si parla di causa di forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato.
In conclusione, il covid-19 ha fatto slittare i termini previsti per la perdita delle agevolazioni prima casa.