Mutui, pronto il decreto a tutela dei consumatori

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Mutui, pronto il decreto a tutela dei consumatori

Consumatori tutelati, consumatori soddisfatti. Sono in arrivo nuove regole per la tutela dei sottoscrittori di mutui. Standard di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito, chiare indicazioni sugli annunci pubblicitari, divieto delle pratiche di commercializzazione abbinata. Il Governo è sceso in campo per proteggere i consumatori che sottoscrivono mutui e garantire loro un elevato livello di protezione quando stipulano mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile. E’ questa la finalità della direttiva 2014/17/UE, il cui decreto legislativo di attuazione è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.

La direttiva impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG). Il provvedimento individua anche i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori). Viene ricordato il principio secondo il quale devono fondare la propria attività sulla situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare  da quest’ultimo comunicato, su ipotesi ragionevoli riguardanti  i rischi cui è esposto il consumatore per la durata del contratto di credito.

Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse, è previsto che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, precisi le caratteristiche degli annunci pubblicitari, le relative modalità di divulgazione. Devono essere effettuati in maniera corretta, chiara e non ingannevole e non devono contenere formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito. Si prevede infine il divieto delle pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell’offerta o commercializzazione di contratti di credito uniti ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

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