Agevolazioni prima casa dopo il divorzio: come funzionano?

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Agevolazioni prima casa dopo il divorzio: come funzionano?
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Agevolazioni prima casa dopo il divorzio: come funzionano?

Cosa accade alle agevolazioni prima casa dopo il divorzio? In particolare cosa accade al coniuge che non ottiene l'assegnazione dell'immobile e deve acquistarne uno nuovo? Vediamo nel dettaglio.

Agevolazioni prima casa dopo il divorzio: cosa dice l'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 2012, ha chiarito alcune questioni legate alle agevolazioni prima casa in occasione di un divorzio.

In particolare le Entrate analizzano due casi:

  • uno dei coniugi trasferisce all’altro, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata con le agevolazioni prima casa;
  • entrambi i coniugi vendono a terzi la casa coniugale, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro all’incasso del ricavato della vendita.

Quando la cessione dell'immobile avviene sulla base di un accordo di separazione o divorzio, l'Agenzia delle Entrate afferma che le agevolazioni prima casa non decadono, nemmeno se il coniuge che cede l'immobile non compra un nuovo immobile.

Nella seconda ipotesi, invece, il coniuge che ottiene l'intero incasso derivante dalla cessione dell'immobile, è tenuto ad acquistare un nuovo immobile entro un anno se non intende perdere le agevolazioni. Mentre il coniuge cedente conserva comunque i benefici per la prima casa.

Agevolazioni prima casa: come funzionano?

Ricapitoliamo brevemente quali sono le agevolazioni prima casa e le relative regole generali. Parliamo dell'opportunità per i contribuenti che acquistano la prima casa, di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto dell'immobile in presenza di determinate condizioni:

  • chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione IVA, cioè non applica l'IVA) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, inoltre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro;
  • se a vendere è un’impresa con vendita soggetta a IVA, l’acquirente versa l’imposta, calcolata sul prezzo della cessione, con aliquota agevolata al 4% anziché al 10%; per quanto concerne le imposte di registro, catastale e ipotecaria, queste si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Queste agevolazioni decadono se l'immobile viene rivenduto prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto con agevolazioni, e il proprietario non provvede entro un anno a comprare una nuova prima casa. In sostanza se si vende prima dei 5 anni e in seguito si va a vivere in affitto, occorre pagare le imposte non versate grazie alle agevolazioni oltre a interessi e sanzioni.

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