Mutui e terremoto, come sospendere le rate

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Mutui e terremoto, come sospendere le rate

Una moratoria sui mutui a causa del terremoto: alcune banche hanno già risposto all’invito dell’Abi alla sospensione delle rate dei finanziamenti accesi dai residenti delle aree colpite dal sisma che ha fatto tremare il centro Italia e raso al suolo Amatrice. BNL ha accolto l’invito e ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di sospendere per 6 mesi il pagamento delle rate dei prestiti e mutui in essere relativi ad immobili residenziali, commerciali ed industriali che abbiano subito danni, anche parziali, a seguito del sisma. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha annunciato di aver stanziato un plafond di 250 milioni di euro di finanziamenti e attivato una serie di provvedimenti a sostegno delle famiglie e delle imprese delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, Macerata e Fermo, gravemente danneggiate dagli eventi sismici. Anche Nuova Banca Etruria si è fin da subito resa disponile a fornire servizi e promuovere azioni di solidarietà verso le popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto. Nei primi giorni successivi all’emergenza, in aggiunta alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ha deliberato lo stanziamento di un plafond da 30 milioni di euro destinato a finanziare interventi straordinari attraverso la concessione di mutui a condizioni agevolate.

A conti fatti, di cosa si tratta e come si può spiegare questa sospensione temporanea delle rate dei finanziamenti ipotecari? Innanzitutto, riguarda la sola quota capitale, finché non vengono emanati i provvedimenti di agibilità o abitabilità degli immobili coinvolti, e comunque mai per una durata superiore a 12 mesi. L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e oneri aggiuntivi. 

Per chi vale l’iniziativa? E’ valida sia per i privati sia per le imprese, che abbiano residenza o sede in uno dei Comuni coinvolti, che siano titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti inagibili o inabitabili. E come fare ad accedervi? E’ necessaria una richiesta del titolare accompagnata da un’autocertificazione del danno subito, da presentare alla propria banca o intermediario finanziario. Le banche sono tenute ad informare i mutuatari, tramite avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 2016. Se la banca o l'intermediario finanziario non offre tali informazioni nei termini e con le modalità previste, sono sospese, fino al 31 gennaio 2017 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro questa stessa data.

Ma attenzione: coloro che decideranno di usufruire di questa possibilità dovranno tener presente che tutto quello che non si paga dal momento della sospensione, si paga successivamente con gli interessi. Resta infatti la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate. Dietro l’iniziale comodità, c’è comunque un costo, perché al termine del periodo di sospensione, ci si troverà a pagare gli interessi maturati e contemporaneamente ad allungare il mutuo per la durata pari alla sospensione.

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