Mutui surroga: Europa riduce il risparmio?

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Mutui surroga: Europa riduce il risparmio?

Parola d’ordine: omogeneità. La nuova direttiva europea sui mutui Mortgage Credit Directive (già abbreviata con l’acronimo MCD), introdotta con la legge dello scorso 2 luglio, dovrà essere recepita anche dall’Italia entro il prossimo 21 marzo 2016. La novità più importante riguarda la reintroduzione del pagamento di una penale per coloro che vorranno estinguere il mutuo anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del mutuo; assai probabile, pertanto, una contrazione del mercato delle surroghe: quest’ultima ha rappresentato un vero e proprio traino per il mercato italiano dei mutui, arrivando a spiegare quasi il 60% delle erogazioni di nuovi mutui nei primi mesi del 2015. D’altro canto occorre aggiungere che la surroga, operazione che prevede la chiusura del vecchio mutuo e la portabilità gratuita dello stesso presso un’altra banca a fronte di condizioni economiche migliorative, potrebbe verosimilmente aver raggiunto il picco massimo e le conseguenze della direttiva su tale segmento potrebbero rivelarsi più limitate del previsto.

Dal punto di vista dei diritti dei clienti, senza dubbio, si tratterebbe di un passo indietro di quasi 10 anni. Nel 2007, infatti, il decreto Bersani aveva eliminato gradualmente la penale per l’estinzione anticipata al fine di aumentare la concorrenza tra gli istituti: facilitando la mobilità dei mutuatari tra le banche, infatti, l’auspicio dell’allora Ministro dello Sviluppo produttivo era l’incremento della competizione tra gli istituti e il conseguente ribasso dei tassi di interesse applicati. Recepire la norma ‘armonizzatrice’ a livello comunitario, tuttavia, è un obbligo cui la legislazione italiana non potrà sottrarsi; contemporaneamente, l’autonomia del singolo stato membro UE è garantita dall’affermazione seguente: ‘gli Stati membri possono prevedere che il creditore (la banca) abbia diritto, laddove giustificato, a un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del mutuo’. Il verbo prevedere, difatto, lascia un certo margine di manovra.

Altro aspetto importante del decreto è l'articolo 12: quest’ultimo garantisce alle banche il potere di concedere il mutuo a patto che il cliente sostenga costi accessori come la sottoscrizione di piani di accumulo, di prodotti pensionistici privati o di polizze assicurative a protezione del credito (attualmente facoltative). Tale pratica, peraltro già utilizzata da molti istituti in maniera poco trasparente, rappresenterebbe un’aggravio di costi e vincoli per i nuovi mutuatari nettamente in controtendenza rispetto agli ultimi anni: in questo modo, di fatto, il TAEG (costo complessivo dell’operazione di finanziamento) aumenterebbe notevolmente nonostante spread e tassi di interesse in ribasso. Il consiglio per i fututi mutuatari è di ‘cerchiare sul calendario’ il 21 marzo 2016: fare richiesta di mutuo entro tale date potrebbe essere utile per evitare un probabile aumento dei costi.

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