Via libera al decreto mutui: più facile l’espropriazione della casa, ma solo dopo 18 rate non pagate

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Via libera al decreto mutui: più facile l’espropriazione della casa, ma solo dopo 18 rate non pagate

Addio casa dopo 18 rate non pagate, anche non consecutive. Dal Consiglio dei ministri è arrivato l’ok alla direttiva Ue del 2014 sui «contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali», che stabilisce la possibilità per le banche di vendere direttamente la casa, in caso di inadempimento del mutuatario nel saldare le rate. Le banche potranno pignorare la casa ipotecata, evitando le aste giudiziarie che arrivano a durare anche sette anni.

La possibilità - da inserire nel contratto tra istituti e clienti - non potrà, però, essere retroattiva. Nello specifico, la finalità della direttiva è quella di «garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG)». Vengono indicati anche i «canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori)». Sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori in difficoltà a pagare le rate del mutuo: viene previsto che la Banca d’Italia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo in casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l’estinzione dell’intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza. La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di inadempimento prevede l’applicabilità solo per i futuri contratti. È stata anche prevista l’assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola.

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