Under 36 le agevolazioni per l’acquisto della prima casa

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Under 36 le agevolazioni per l’acquisto della prima casa
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Under 36 le agevolazioni per l’acquisto della prima casa

  • Agevolazioni under 36: esenzioni da imposte di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa non soggetta a IVA.
  • Esenzione dall'imposta sostitutiva sul mutuo per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'immobile a uso abitativo.
  • Decadenza dalle agevolazioni in caso di falsa dichiarazione, mancato trasferimento della residenza o mancata vendita della precedente prima casa entro l'anno.

Il Decreto Sostegni-bis 73/2021 ha introdotto nuove norme che permettono agevolazioni importanti ai giovani under 36 in procinto di acquistare la loro prima casa.

Gli immobili consentiti appartengono alle categorie catastali A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (immobili di tipo economico), A/4 (case popolari), A/5 (immobili ultra popolari), A/6 (abitazioni rurali), A/7 (villini), A/11 (case e alloggi tipici del luogo), mentre le pertinenze, destinate a servizio dell’abitazione oggetto d’acquisto, ammesse al beneficio (una sola per ciascuna categoria) sono: C/2, C/6 e C/7.

Il bonus interviene su più fronti: da un lato quello relativo ai mutui e dall’altro quello sulle imposizioni tributarie. L’indicatore economico utilizzato per stabilire chi può beneficiare di tale opportunità è l’ISEE.

Scopriamo nel dettaglio di quali agevolazioni si tratta e i soggetti che possono ricorrere a questi sostegni.

Agevolazioni sulla compravendita under 36 cosa sono

Le agevolazioni under 36 racchiudono alcune misure, fiscali e non fiscali, sia per favorire l’acquisto della casa di abitazione, consentendo ai giovani un’autonomia abitativa, e sia in materia di prevenzione, andando a contrastare il disagio giovanile.

In linea generale, la disposizione contempla l’esenzione dal pagamento delle imposte (di registro, ipotecaria e catastale), ivi compreso il riconoscimento di un credito d’imposta qualora l’acquisto sia soggetto a Iva, e l’esenzione dall’imposta sostitutiva, in presenza degli stessi presupposti, per quei finanziamenti concessi non solo a titolo di acquisto, ma anche costruzione e ristrutturazione dell’immobile abitativo.

Per una maggiore comprensione, elenchiamo in modo specifico le agevolazioni esplicate dal decreto:

  • l’esenzione del pagamento sia dalle imposte di registro che da quelle ipotecarie e catastali, per l’acquisto della prima casa non soggetto a IVA, fatta eccezione per immobili lussuosi come ville, castelli e case signorili appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9. L’agevolazione è relativa al 2% per l’imposta di registro e ammonta a 100 euro per quelle ipotecarie e catastali.
  • la facoltà di detrarre l’IVA qualora si acquisti la prima casa da una ditta di costruzione. La detrazione consiste in un credito d’imposta, pari allo stesso valore dell’Iva, sugli atti soggetti a Iva. Un credito che può essere destinato:
  • in diminuzione dalle imposte di registro, catastale o ipotecaria, sulle donazioni o successioni dovute sulle denunce o sugli atti presentati successivamente all’acquisizione del credito;
  • per saldare l’Irpef dovuta a seconda della dichiarazione da presentare dopo la data d’acquisto agevolato;
  • come compensazione agli importi dovuti con il modello F24, dove andrà inserito il codice tributo 6928.
  • Esenzione dall’imposta sostitutiva sul mutuo, pari a 0,25% della somma finanziata per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione d'immobili a uso abitativo.

Quali sono i soggetti che possono accedere alle agevolazioni? Di seguito una panoramica completa.

 

Chi ha diritto alle agevolazioni sulla compravendita

Il diritto di accedere alle agevolazioni relative all’articolo 64 del decreto Sostegni bis è consentito solo a quei determinati soggetti che, oltre a rientrare nei limiti già previsti per l’agevolazione “prima casa”, devono rispondere ad alcuni requisiti: limite di età e risultanze relative all’indicatore della situazione economica.

Il legislatore, introducendo un elemento anagrafico, di fatto limita l’applicazione di tali agevolazioni a quegli acquirenti che, nell’anno solare in cui si conviene alla stipula dell’atto traslativo, non abbiano compiuto i 36 anni di età con ISEE fino a 40.000 euro.

Inoltre, per beneficiare delle agevolazioni è necessario:

  • risiedere o stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto;
  • non possedere diritti di proprietà (usufrutto) o altre abitazioni situate nello stesso Comune dell’immobile che si vuole acquistare, neppure con il coniuge;
  • non essere in possesso di un altro immobile acquistato sempre con l’agevolazione prima casa. Qualora lo si possegga, per usufruire del bonus, è d’obbligo venderlo entro un anno dalla data prevista per l’acquisizione del nuovo immobile.

Sussistono altre ipotesi in cui decade la possibilità di usufruire delle agevolazioni “prima casa”.

Vediamole:

  • falsa dichiarazione sull’esistenza dei requisiti necessari, resa all’atto dell’acquisto;
  • la residenza non è stata trasferita entro i termini previsti;
  • mancata vendita della precedente prima casa entro l’anno dall’acquisizione della nuova. Questo comporta che l’imposta di registro venga recuperata nella misura del 9%, mentre quella catastale e ipotecaria nella somma fissa di 50 euro ciascuna. In aggiunta sonoapplicati interessi e sanzioni.

 

Agevolazioni sul mutuo

Inoltre, i giovani under 36 con reddito ISEE non superiore ai 40.000 euro possono accedere ai mutui garantiti dal Fondo Garanzia Prima Casa Consap che finanziano fino al 100% del prezzo di acquisto della prima casa e non oltre i 250.000 euro. Per maggiori approfondimenti visitare la nostra pagina dedicata ai Mutui Giovani.

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