Il mutuo è un contratto molto lungo - in Italia,
in media, ha una durata di 25 anni - e, conseguentemente, abbraccia varie fasi
della nostra vita personale e professionale. Di conseguenza, accade spesso che la propria capacità reddituale migliori nel corso
del tempo e che, pertanto, quello che prima ci sembrava un debito importante, quando non opprimente, ci appaia sempre più
gestibile con il passare del tempo. Può anche capitare di trovarsi improvvisamente a disposizione una liquidità importante (la
vendita di un bene, un'eredità o magari, anche se questo caso è molto raro, una vincita alla lotteria). In tutte queste
situazioni, è possibile ritrovarsi a valutare la possibilità di rimborsare in tutto o in parte il proprio mutuo, riducendo o
eliminando l'esborso mensile.
Grazie al
decreto Bersani del 2007 - che ha introdotto una serie di liberalizzazioni e, in tema mutui, anche
la surroga gratuita -
le banche non possono più applicare delle penali su rimborsi parziali o integrali del debito residuo prima
della scadenza del mutuo. Una novità importante che ha stimolato anche il mercato della portabilità dei mutui (surroghe,
sostituzioni) dove di fatto si estingue un vecchio mutuo e se ne apre uno nuovo a migliori condizioni. Con le vecchie regole
la surroga non avrebbe potuto essere gratuita, in quanto l'estinzione anticipata del mutuo da surrogare avrebbe comportato il
pagamento di una penale
La novità è
entrata in vigore a febbraio 2007. Cosa accade per coloro che in questo momento stanno pagando
un mutuo stipulato prima, e nel cui contratto
è prevista quindi una penale. Il decreto Bersani
ha agito in modo parzialmente retroattivo - cioè ha stabilito delle regole anche per questi mutui, stabilendo che le penali
previste debbano adeguarsi a queste nuove soglie, in relazione alla tipologia del tasso:
- per i mutui a tasso variabile:
penale massima dello 0,50% per estinzione del mutuo prima del terz'ultimo anno, 0,20% durante il terz'ultimo anno e 0% negli
ultimi 2 anni (se invece la penale in contratto risulta già minore del nuovo limite massimo stabilito dal decreto, si ottiene
uno sconto della penale di estinzione dello 0,20% rispetto a quanto concordato in contratto con la banca);
- per i mutui a tasso fisso: se stipulati prima del 31 dicembre 2000, valgono i
limiti applicabili ai mutui a tasso variabile; per i mutui stipulati successivamente, la penale massima è dell'1,90% per
estinzione durante la prima metà della durata del mutuo, dell'1,50% per estinzione dalla metà del rimborso del mutuo al
quart'ultimo anno, 0,20% durante il terz'ultimo anno, 0% negli ultimi 2 anni (se invece la penale in contratto risulta già
minore dei nuovi limiti massimi stabiliti dal decreto, si ottiene uno sconto della penale di estinzione dello 0,25% per penali
contrattuali uguali o superiori all'1,25% e dello 0,15% per penali contrattuali inferiori all'1,25%);
- per i mutui a tasso misto: se al momento dell'estinzione è in corso l'ammortamento a tasso variabile
valgono i limiti applicati ai mutui a tasso variabile, se invece è in corso l'ammortamento a tasso fisso valgono i limiti
applicati ai mutui a tasso fisso.
Nel caso in cui il contratto di mutuo in essere preveda delle penali di estinzioni superiori ai limiti dettati dalla nuova
normativa, il mutuatario può richiedere alla banca la riduzione delle penali fino ai livelli massimi consentiti. La legge non
consente in alcun modo alla banca di rifiutare l'adeguamento alla penale massima.