Le
aste immobiliari giudiziarie si collocano all’interno
delle
procedure esecutive avviate dai creditori del proprietario dell’immobile che
-
non riuscendo a pagare i propri debiti - vede il proprio
bene pignorato e venduto all’asta al
migliore offerente.
L’acquisto di un immobile all’asta rappresenta un’ottima opportunità per chi dispone di un
budget limitato o
è alla ricerca di un
affare immobiliare come forma di investimento dei propri risparmi.
Oltre ad assicurare un
prezzo decisamente inferiore a quello di mercato, l’acquisto all’asta permette
di
risparmiare anche sulle spese notarili relative all’atto
di
compravendita, in quanto
la
proprietà viene trasferita all’aggiudicatario
con un provvedimento del giudice.
Un tempo la
partecipazione alle aste giudiziarie era piuttosto complessa, soprattutto se per l’acquisto
dell’immobile si doveva richiedere un mutuo,
perché far
coincidere le tempistiche dell’asta con quelle di erogazione del finanziamento era una vera impresa,
ma fortunatamente da qualche anno le
procedure sono state rese più trasparenti e veloci.
L'ABI - Associazione Bancaria Italiana e i Tribunali che gestiscono le
aste immobiliari giudiziali, infatti, hanno firmato
una
convenzione che permette la contestualità della stipula del mutuo (per l'acquisto
dell'immobile)
e del decreto di trasferimento (per il passaggio della proprietà all'aggiudicatario dell'immobile).
L'accordo prevede, che nel momento in cui il giudice dispone la pubblicazione dell'avviso di vendita dell'immobile, venga indicata
anche la
possibilità di ottenere un mutuo ipotecario (per un importo fino all'80% del valore dell'immobile
certificato dalla perizia)
da parte delle banche aderenti all'iniziativa.
La banca contattata
avvierà l'istruttoria per la concessione del mutuo che, se positiva, consentirà la
stipula di un "Preliminare di Mutuo", un accordo scritto tra cliente e banca di disponibilità della Banca ad erogare il
mutuo, sottoposto alla condizione dell’aggiudicazione e trasferimento dell’immobile al mutuatario.
Il denaro verrà poi
effettivamente erogato dalla banca
solo se il cliente, a
seguito della vendita in asta,
riuscirà ad aggiudicarsi l'immobile. In questo
caso
la banca si impegna a erogare il mutuo entro il termine di 60 giorni previsto dal tribunale. Se invece chi ha
fatto l'offerta non si aggiudica l'immobile, il preliminare firmato con la banca non ha alcun effetto e nessun costo.
Il giudice firmerà il decreto di trasferimento dell'immobile nel momento in cui riceverà un primo assegno circolare di importo pari
al saldo del prezzo di aggiudicazione dell'immobile e un secondo assegno circolare per la copertura delle imposte e oneri del
procedimento. Nel caso in cui il mutuo erogato non coprisse l'intero importo dovuto, l'aggiudicatario dovrà consegnare un ulteriore
assegno circolare per l'intero ammontare residuo. Allo stesso
modo,
l'aggiudicatario dovrà farsi carico degli onorari notarili per la stipula dell'atto di mutuo, costo non
ricompreso all'interno della procedura di aggiudicazione dell'immobile.
Stipulato l'atto di mutuo, il notaio
trascriverà il decreto di trasferimento dell'immobile e contestualmente iscriverà la
nuova ipoteca sull'immobile stesso.