In presenza di una pluralità di debitori, il diritto di escussione consente al debitore che lo vanta
di pretendere che il creditore rivolga la propria pretesa verso un altro debitore prima di agire esecutivamente nei
suoi confronti.
I contratti di obbligazione solidale quali la fideiussione possono
includere tale clausola e conferire al fideiussore - ossia il garante dell’obbligazione assunta dal debitore
principale -
il potere di subordinare la prestazione della garanzia alla preventiva escussione del debitore
principale. In pratica, il creditore non può avanzare alcuna pretesa nei confronti del garante titolare del
beneficio di escussione prima di aver tentato inutilmente di veder soddisfatta la propria pretesa creditoria con
un’azione rivolta verso il debitore principale.
Parte della dottrina ritiene che il beneficio di escussione risulti incompatibile con il concetto di solidarietà, che
implica la possibilità per il creditore di richiedere l’adempimento dell’intera obbligazione ad uno qualunque degli
obbligati in solido. Ciò non tanto per il meccanismo che subordina la possibilità di tirare in ballo il garante solo
a seguito dell’escussione del debitore principale, quanto per il venir meno dell’identità di prestazione che
costituisce l’essenza della solidarietà. A ben vedere, infatti, l’obbligazione del debitore “beneficiato” non
coincide con quella del debitore principale, riguardando unicamente la porzione di prestazione che il creditore non
sia riuscito a ottenere dal debitore principale.