La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore. In base all'Art.1936 del Codice Civile, è un negozio giuridico efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza: la volontà di prestare fideiussione, tuttavia, dev'essere espressa.
La funzione pratica della fideiussione è di garantire al creditore che, qualora dovesse risultare necessario, l'obbligazione potrà essere adempiuta, oltre che dal debitore, anche da una terza persona. In tal modo, fermo restando il carattere personale dell'obbligazione fideiussoria, tutto il patrimonio del fideiussore – in aggiunta ovviamente al patrimonio del debitore principale – servirà al creditore come garanzia all'adempimento dell'obbligazione. In particolare, le caratteristiche principali della garanzia fideiussoria sono:
- la personalità, per cui il fideiussore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell'adempimento dell'obbligazione garantita;
- l'accessorietà nei confronti dell'obbligazione principale, per cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale.
La fideiussione, quindi, non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che quest'ultima sia stata assunta da un soggetto incapace; inoltre, non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.
La fideiussione può essere distinta in solidale o con beneficio d'escussione: nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale; nel secondo caso, invece, è tenuto all'adempimento solo di ciò che rimane dopo l'escussione del debitore garantito: in altre parole, il creditore deve chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e solo in caso di rifiuto di quest'ultimo potrà rivolgersi al fideiussore.
Infine, la fideiussione si estingue:
- per estinzione dell'obbligazione principale;
- per remissione accordata al fideiussore;
- per confusione tra la qualità di fideiussore e quella di debitore principale;
- se, per fatto del creditore, il fideiussore non possa essere surrogato nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore stesso.