Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento su un'abitazione di proprietà altrui, dal contenuto più limitato rispetto all'usufrutto: il titolare, infatti, può abitarla limitatamente ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.
Dato il carattere personale, il diritto di abitazione non può essere ceduto, pertanto:
- l'immobile non può essere concesso in locazione o in godimento a terzi;
- il diritto non può formare oggetto di disposizione testamentaria.
Il diritto di abitazione costituisce uno dei diritti ereditari del coniuge superstite: a seguito della morte di uno dei coniugi, l'altro ha diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare (anche di proprietà altrui) e di usare i mobili che l'arredano per tutta la durata della sua vita, come stabilito dall'Art. 540 del c.c.; considerato, quindi, un diritto legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.