La donazione è il contratto con il quale un soggetto (donante) arricchisce un altro soggetto (donatario) senza controprestazione, semplicemente per mero spirito di liberalità, attribuendogli un bene o un diritto oppure assumendo verso il medesimo un'obbligazione (donazione obbligatoria); è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente, nettamente distinto dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo autore.
Quando la donazione riguarda un oggetto di significativa entità economica, deve rivestire la forma dell'atto pubblico, mentre in caso di modico valore (donazione manuale) è sufficiente la consegna per certificare il trasferimento della proprietà del bene dal donante al donatario. La particolare natura della donazione spiega perché si discosti dalle disposizioni sui contratti in generale e sui singoli contratti tipici; in particolare, il motivo illecito del solo donante rende nulla la donazione se risulta dall'atto ed è l'unica motivazione che ha determinato il donante alla liberalità: diversamente da quanto avviene per gli altri contratti, quindi, in cui solo se comune a entrambe le parti il motivo illecito genera la nullità del negozio.
Alla donazione può essere apposto un onere, ossia un obbligo a carico del donatario che ne limita l'arricchimento, così come possono verificarsi cause di revocazione della stessa ad opera del donante, nelle due ipotesi di ingratitudine e di sopravvenienza di figli (eredi), che potrebbero impugnare l'atto entro 10 anni dalla morte del donante. Quest'ultimo aspetto risulta determinante nella valutazione delle richieste di mutuo con immobile a garanzia derivante da donazione: potenzialmente, infatti, potrebbero sorgere dispute legali con i legittimi eredi che intendono far valere i propri diritti sul bene donato. Le banche, di conseguenza, rifiutano la richiesta di mutuo poiché l'ipoteca non avrebbe valore di fronte alle pretese degli eredi legittimi.