Diffida ad adempiere

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La diffida ad adempiere – disciplinata dall'Art.1454 del Codice Civile – costituisce un caso di risoluzione del contratto cosiddetto stragiudiziale: consiste nell'atto unilaterale e recettizio di autonomia privata con cui una parte intima per iscritto alla controparte inadempiente (purché l'inadempimento non sia di scarsa importanza, riguardo all'interesse dell'altra parte) di adempiere entro un termine congruo, pena la risoluzione del contratto.

A differenza della semplice intimazione ad adempiere o costituzione in mora, la diffida ad adempiere richiede la volontà espressa del soggetto inviante la diffida che si produca l'effetto giuridico della risoluzione del contratto in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra oltre un certo termine – non inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, non risulti congruo un termine minore.

Si può facilmente intuire come la diffida sia una vera e propria forma di autotutela concessa dalla legge al creditore, senza costringere quest'ultimo a dover richiedere l'intervento del Tribunale; occorre sottolineare che la diffida deve contenere in maniera esplicita l'espresso avvertimento che, qualora non avvenga spontaneamente l'esecuzione della prestazione entro il termine stabilito, il contratto si intenderà automaticamente risolto – ovvero "sciolto" – senza bisogno di una sentenza: infatti, se la lettera dovesse risultare priva di tale avviso, il contratto resterebbe in piedi e la dichiarazione inviata dal creditore avrebbe il valore di un semplice sollecito di pagamento.

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