Una servitù, nel linguaggio giuridico, indica un diritto reale minore di godimento su una cosa altrui: in altre parole, consiste in un peso imposto su un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante), appartenente a un diverso proprietario.
Il diritto favorisce l'utilità del fondo dominante, che potrebbe semplicemente consistere nella maggior comodità; detta utilità può essere anche futura ovvero riconosciuta a favore e a carico di edifici da costruire o di fondi da acquistare: in tal caso si considera come un rapporto giuridico obbligatorio piuttosto che reale. Il proprietario del fondo servente, peraltro, non è obbligato ad alcun tipo di prestazione né a porre in essere atti idonei a rendere possibile l'esercizio del diritto da parte del titolare, ad eccezione di quelle prestazioni accessorie previste dalla legge o dal titolo.
Le servitù si distinguono in:
- legali (o coattive): imposte dalla legge per soddisfare utilità o necessità di carattere generale;
- volontarie: derivanti dalla volontà dei singoli (contratto, testamento, destinazione) o con la medesima connesse (usucapione).
Le servitù si estinguono nei seguenti casi:
- per confusione, quando le proprietà dei fondi dominante e servente si riuniscono nella stessa persona;
- per prescrizione, quando non se ne usi per 20 anni indipendentemente dalla impossibilità di fatto di usare della servitù e dal venir meno dell'utilità;
- per rinuncia del proprietario del fondo dominante;
- per riordinamento fondiario.