Esecuzione forzata

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L'esecuzione forzata è l'attività giurisdizionale cui fa ricorso il creditore qualora il debitore risulti inadempiente. Per poter dar luogo all'esecuzione forzata, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo che rappresenta il presupposto (necessario e sufficiente) per instaurare il processo esecutivo; quest'ultimo, in particolare, prevede il coinvolgimento delle figure seguenti:

  • l'ufficiale giudiziario;
  • il giudice dell'esecuzione;
  • il creditore procedente;
  • il debitore esecutato.

Nel diritto si è solito distinguere tra:

  • esecuzione forzata in forma generica (o per espropriazione forzata): attiene alle obbligazioni pecuniarie e consiste, difatto, nel pignoramento dei beni del debitore e conseguente liquidazione;
  • esecuzione forzata in forma specifica: relativa alle obbligazioni di consegna (beni mobili) e rilascio (beni immobili), di fare e di non fare.

L'esecuzione forzata in forma specifica si differenzia dall'espropriazione forzata in quanto l'oggetto dell'esecuzione coincide con l'oggetto dell'obbligo; l'espropriazione forzata, invece, ha tipicamente ad oggetto – almeno nella prima fase espropriativa – i beni che compongono l'intero patrimonio del debitore e non il bene oggetto dell'obbligo inadempiuto.

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