Titolo esecutivo

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Nella definizione di titolo esecutivo rientrano tutti gli atti – tassativamente predeterminati dalla legge – che legittimano un soggetto ad agire con i mezzi e le forme dell'esecuzione forzata nei confronti di un altro soggetto per ottenere l'adempimento di un dovere o di un obbligo non spontaneamente adempiuto.

Il titolo esecutivo – considerato analogo ad una condizione sufficiente e necessaria – è contenuto in un documento cartaceo, che descrive:

  • il diritto per cui si procede;
  • il titolare del diritto;
  • il debitore della prestazione oggetto del medesimo.

I requisiti del diritto risultante dal titolo, in basa all'Art.474 c.p.c.,sono i seguenti:

  • certezza: esatta determinazione del suo contenuto e dei suoi limiti;
  • liquidità: precisazione della sua misura;
  • esigibilità: non soggezione a termini o a condizioni.

L'efficacia del titolo esecutivo, inoltre, può essere subordinata a cauzione (ad esempio nel caso di decreto ingiuntivo): tale ipotesi non va confusa con l'assenza di esigibilità in quanto la cauzione attiene unicamente alla possibilità di avviare l'esecuzione forzata.

Gli atti cui è attribuibile tale qualifica sono:

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisca espressamente la stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
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