Azione revocatoria fallimentare

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L'azione revocatoria è utilizzata dal curatore fallimentare per ricostituire il patrimonio del fallito e destinarlo alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento (il cosiddetto periodo sospetto). Si tratta, quindi, di una procedura per colpire gli atti del debitore insolvente che hanno inciso sul suo patrimonio, violando il principio della cosiddetta "par condicio creditorum".

La disciplina per la revoca fallimentare prevede particolari facilitazioni di prova – costituite in sostanza da presunzioni di frode – rispetto alla revoca ordinaria. In particolare, la Legge 80/2005 – nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese (noto come "DL Competitività") – dispone la revoca per:

  • gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
  • gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
  • i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti, se costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
  • i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie per debiti scaduti, se costituiti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento;
  • i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti – anche di terzi – contestualmente creati, se compiuti entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Viceversa, non sono soggetti all'azione revocatoria:

  • i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
  • le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
  • le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
  • gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
  • gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
  • i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

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