L'ordinamento giuridico italiano prevede la redazione del cosiddetto atto di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile (celebrante) che "certifichi":
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nome, cognome,luogo e data di nascita degli sposi e dei testimoni, nonchè cittadinanza e residenza;
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data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione;
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il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge;
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la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli Artt. 143, 144 e 147 del codice civile;
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la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
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il luogo della celebrazione (se diverso dalla casa comunale);
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contenuto eventuale: ad es. riconoscimento di un figlio naturale o dichiarazioni relative al regime patrimoniale tra coniugi.
Dopo la compilazione, l'atto di matrimonio viene sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale di stato civile; infine, l'atto viene iscritto nel registro di matrimonio.
Per le pratiche di mutuo presentate da coniugi è richiesto l'Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio: la banca, in fase iniziale, e il notaio, prima della registrazione, potranno verificare se si è scelto il regime della comunione o della separazione dei beni.