Comunione dei beni

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La comunione dei beni tra coniugi è il regime patrimoniale legale della famiglia per il diritto italiano; in altre parole, si applica automaticamente in mancanza di diverse pattuizioni da parte dei coniugi. Rinnovata e completa disciplinato dalla Legge n° 151 del 1975 - con l'obiettivo di equiparare la posizione morale e giuridica della donna e quella dell'uomo nel rapporto matrimoniale - la comunione dei beni determina la condivisione da parte dei coniugi degli incrementi di ricchezza conseguiti da marito e moglie, anche per effetto dell'attività separata di ciascuno di essi.

In particolare, rientrano nella comunione tutti gli acquisti effettuati dall'uno o dall'altro coniuge durante il matrimonio mentre rimangono esclusi:

  • i beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
  • i beni acquisiti successivamente al matrimonio a seguito di una donazione o successione a suo favore, a meno che non siano espressamente attributi alla comunione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;i beni utilizzati per l'esercizio della professione del coniuge, eccetto quelli destinati alla conduzione di un'azienda inclusa nella comunione;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno e la pensione attinente alla perdita della capacità lavorativa, parziale o totale;
  • i beni acquisiti con il trasferimento di beni personali o con il loro scambio, a condizione che sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto.

Inoltre, l'acquisto di un bene immobile o di un bene mobile può essere escluso dalla comunione quando vi è il consenso dell'altro coniuge che partecipa all'atto di acquisto e conferma che rientra nella categoria dei beni personali.

L'amministrazione dei beni della comunione, se ordinaria e immediata, spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi; se dovesse eccedere l'ordinaria amministrazione, invece, spetta ad entrambi in modo congiunto: in questo caso, quindi, se uno dei coniugi fosse dissenziente, l'altro potrebbe farsi autorizzare dal giudice a compiere ugualmente l'atto, se ritenuto necessario per la famiglia. Inoltre, può essere escluso dall'amministrazione con provvedimento del giudice il coniuge minorenne, quello che non può amministrare o quello che ha amministrato male.

Sulla comunione gravano tutti i pesi e gli oneri che già vi gravavano al momento dell'acquisto, i carichi dell'amministrazione, le spese per l'istruzione e l'educazione dei figli e ogni altra obbligazione contratta dai coniugi, sia congiutamente che separatamente, nell'interesse della famiglia.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche per crediti sorti prima dl matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Inversamente, i creditori della comunione possono soddisfarsi sui beni personali di ciascuno dei coniugi, in via sussidiaria, nella misura della metà del credito, qualora i beni della comunione non fossero sufficienti.

La comunione si può sciogliere:

  • per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
  • per l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • per separazione personale;
  • per separazione giudiziale dei beni: richiedibile in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi, per cattiva amministrazione della comunione, per il pericolo che deriva dal disordine degli affari di uno dei coniugi o dalla sua condotta nell'amministrazione dei beni o dalla mancata contribuzione da parte di uno dei coniugi ai bisogni della famiglia in misura proporzionata alle proprie sostanze e capacità di lavoro;
  • per mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
  • per il fallimento di uno dei coniugi.

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