Consolidamento dell'ipoteca
Durata
Nel processo di erogazione di un mutuo, il consolidamento dell’ipoteca indica il momento in
cui l’ipoteca acquista efficacia giuridica risultando, così, opponibile a terzi anche in caso di
fallimento dell’acquirente. Questo momento non coincide con quello della sua iscrizione nei
Registri Immobiliari della Conservatoria, che il notaio può effettuare il giorno stesso del rogito, ma si
verifica solo a seguito di un periodo di consolidamento, che nel caso dei mutui fondiari è
di 10 giorni. Trascorso tale periodo, la garanzia reale resiste all’eventuale fallimento
dell’acquirente/mutuatario pubblicato in data successiva e il notaio, in assenza di altri impedimenti, può
comunicare alla banca che l’ipoteca è consolidata.
Il consolidamento, di fatto, costituisce il diritto del creditore (il mutuante) a non veder
pregiudicato il proprio credito in caso di fallimento del debitore (il mutuatario). Generalmente
l’erogazione del mutuo è contestuale all’atto e il funzionario della banca consegna un assegno circolare -
equivalente a denaro contante - di importo pari a quello del mutuo al momento del rogito presso lo studio notarile,
ma nel caso di mutuatari a rischio di fallimento la banca può concedere il mutuo rimandando la sua effettiva
erogazione al momento in cui l’ipoteca acquisti piena efficacia giuridica.
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Tipo di Tasso
Durata
anni
Finalità mutuo
Prov. immobile