Fallimento

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In diritto, il fallimento è lo strumento di regolazione della crisi dell'impresa attraverso la liquidazione del patrimonio attivo del debitore e la ripartizione del ricavato tra i suoi creditori.

Per l'ordinamento italiano, in particolare, il fallimento rappresenta la principale procedura concorsuale: alla sua disciplina, infatti, rinviano spesso le altre procedure concorsuali, quali la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Al pari delle altre procedure concorsuali, esclusa l'espropriazione forzata singolare, coinvolge l'intero patrimonio del debitore (cosiddetta universalità attiva) e mira alla soddisfazione di tutti i creditori del debitore stesso (cosiddetta universalità passiva).

L'imprenditore in dissesto economico-finanziario può essere assoggettato al fallimento qualora versi in stato di insolvenza e abbia superato almeno uno dei limiti dimensionali fissati dalla cosiddetta legge fallimentare (R.D. 267/1942, Art.1 comma 2); inoltre, l'imprenditore deve aver accumulato debiti scaduti e non pagati, accertati in sede d'istruttoria prefallimentare, superiori a € 500.000 (importo aggiornabile con cadenza triennale dal Ministro della Giustizia). La cessazione dell'attività d'impresa o la morte dell'imprenditore non sono di ostacolo alla dichiarazione di fallimento, purché lo stato d'insolvenza si sia manifestato prima di tali eventi o entro l'anno successivo, e la declaratoria sia stata invocata entro un anno dalla cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese.

Dopo la sentenza dichiarativa di fallimento – pronunciata dal tribunale competente su iniziativa del debitore, di uno o più creditori, o del pubblico ministero – la procedura si articola essenzialmente in tre fasi:

  • giudizio di accertamento del passivo che mira ad accertare non solo l'esistenza e la misura dei crediti da soddisfare, ma anche dell'attivo: in questa fase, infatti, vanno anche decise le domande di coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito;
  • liquidazione dell'attivo mediante la vendita forzata dei beni appartenenti al patrimonio del debitore;
  • ripartizione dell'attivo, ovvero delle somme disponibili e di quelle derivanti dalla liquidazione, tra i creditori, secondo il progetto presentato dal curatore fallimentare – cui spetta il compito di amministrare il patrimonio fallimentare, in qualità di pubblico ufficiale – e dichiarato esecutivo dal giudice delegato; quest'ultimo, inoltre, nomina o revoca i componenti del cosiddetto comitato dei creditori, oltre a formare lo stato passivo del fallimento e renderlo esecutivo con proprio decreto.
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