Danno patrimoniale

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Il danno patrimoniale è normalmente il tipo di danno che può essere evidenziato e calcolato più facilmente. In genere, si distingue in danno alle cose e danno alla persona, tanto da essere definito nel primo caso come:

“diminuzione del patrimonio leso dall'altrui condotta, direttamente nella sua consistenza anche per effetto delle spese sostenute dal danneggiato per la ricostruzione o la riparazione delle cose su cui ha avuto incidenza la causa dannosa, ovvero indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o anche con il venir meno di una attesa di guadagno”.

Per la giurisprudenza tradizionale il danno alla persona ha natura essenzialmente patrimoniale ed è risarcibile ai sensi dell'Art.1223 del Codice Civile, applicabile sia in sede di responsabilità contrattuale che extracontrattuale: prevede il risarcimento di tutte le conseguenze (patrimoniali) dannose che si pongono come determinate dal fatto fonte di responsabilità civile.

Il danno patrimoniale alla persona, inoltre, può essere ulteriormente determinato in:

  • danno emergente: le effettive perdite subite dal danneggiato rispetto all'epoca precedente all'avvenuta lesione;
  • lucro cessante: mancato guadagno, o vantaggio, o utilità che il soggetto leso avrebbe potuto conseguire se il fatto illecito non si fosse verificato (valutazione ipotetica, basata su ragionevoli e fondate previsioni).

Peraltro, sia il danno emergente che il lucro cessante devono essere conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ovvero collegati ad esso da uno stretto rapporto di causa-effetto. Una volta dimostrata la realtà del danno, è prevista la liquidazione equitativa qualora non si possa determinare nel suo valore preciso.

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