Responsabilita' per atto illecito

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L'Art.2043 del c.c. definisce atto illecito un qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto; inoltre, attribuisce la responsabilità a colui che ha commesso il fatto e lo obbliga al risarcimento del danno.

In generale, quindi, l'atto illecito è determinato in base allo schema:

  • fatto: azione o omissione, quest'ultima rilevante solo se esiste uno specifico obbligo giuridico a compiere una azione poi "omessa", ovvero non compiuta;
  • colpevolezza: ai fini della responsabilità non interessa qualsiasi fatto umano ma solo quello determinato da dolo o colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
  • nesso di casualità: tra atto e danno deve esserci un legame di causa ed effetto, rilevante dal punto di vista giuridico;
  • danno antigiuridico: ingiustizia del danno intesa come "antigiuridicità" ovvero capacità di provocare la lesione di un diritto.

Gli articoli successivi (2044-2047) individuano le possibili eccezioni, escludendo la possibilità di attribuire la responsabilità se l'illecito è stato commesso:

  • per caso fortuito o per forza maggiore;
  • per legittima difesa di sè o di altri;
  • in stato di necessità;
  • da soggetto incapace di intendere e di volere.

In caso di assenza della responsabilità oggettiva, vi è la cosiddetta inversione dell'onere della prova: in altre parole, sarà compito del danneggiante dover dimostrare l'estraneità rispetto al danno. Inoltre, qualora l'illecito risultasse imputabile a più persone, queste sono tutte obbligate in solido al risarcimento del danno.

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