La registrazione di un atto – scritto o verbale – è un adempimento che ha lo scopo di conferire all'atto stesso esistenza giuridica e data certa. Tra gli atti scritti sono compresi tutti gli atti che, per disposizione di legge o per volontà delle parti, sono redatti per iscritti; sono distinti nelle seguenti categorie:
- atti pubblici, redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale;
- scritture private autenticate, con sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale;
- scritture private non autenticate, stipulate e sottoscritte liberamente dalle parti.
Sono soggetti a registrazione i contratti verbali che riguardano la locazione, l'affitto di beni immobili esistenti nel territorio italiano e di conseguenza le cessioni, risoluzioni e proroghe (comprese quelle tacite), i contratti verbali inerenti il trasferimento o l'affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e le relative cessioni, risoluzioni e proroghe.
Gli atti che invece non sono soggetti a registrazione possono comunque in ogni caso essere presentati volontariamente alla registrazione e sono assoggettati ad una imposta fissa. Infatti, in base all'Art.5 e seguenti del DPR 131/1986 la registrazione può essere obbligatoria, d'ufficio o volontaria.
Per quanto riguarda gli atti per i quali la registrazione è obbligatoria il legislatore pone una distinzione tra atti soggetti a registrazione in termine fisso e gli atti che sono soggetti a registrazione in caso d'uso.
Gli atti a termine fisso devono essere registrati entro un determinato periodo a partire dalla data di formazione dell'atto. Nel caso in cui l'atto debba essere obbligatoriamente registrato e non viene richiesta la registrazione, sarà il pubblico ufficiale o la Guardia di Finanza a registrare obbligatoriamente l'atto (registrazione d'ufficio).
Per quanto riguarda gli atti in caso d'uso, occorre depositarli ( e quindi sottoposti alla visione dell'ufficio in modo che lo stesso venga inserito agli atti di ufficio) presso amministrazioni dello Stato o presso uffici di enti locali o presso le cancellerie dei tribunali.
La competenza ad effettuare la registrazione spetta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Per quanto riguarda altri atti (diversi da scrittura privata autenticata, atti pubblici e atti degli organi giurisdizionali) la registrazione può essere eseguita presso un qualsiasi altro ufficio dell'agenzia delle entrate.
Recentemente, al fine di smaltire un notevole arretrato e per evitare di recarsi materialmente in ufficio, esiste la possibilità di effettuare la registrazione telematica. Può riguardare gli atti relativi a diritti sugli immobili (oltre a trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari e voltura catastale) e contratti di locazione immobiliare, comprese cessioni, risoluzioni e proroghe degli stessi. Ad esempio, per gli atti di compravendita, gli atti di cessione e di costituzione di diritti reali su immobili, accettazioni di eredità espresse o tacite, il notaio ha l'obbligo di effettuare la registrazione in modalità telematica anche se la formazione degli atti riguarda la trascrizione degli atti presso uffici situati fuori dal distretto di competenza. Per i mutui o la costituzione di garanzie reali (pegno, ipoteca), la registrazione telematica è solo facoltativa.
L'omessa registrazione di un atto per il quale è obbligatoria comporta, oltre all'obbligo di versare l'imposta di registro evasa, l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo può variare dal 120% al 240% dell'imposta dovuta.