Riduzione dell'ipoteca

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La riduzione dell'ipoteca è possibile se il bene ipotecato risulta di valore molto maggiore rispetto al credito garantito; più precisamente, in base a quanto stabilito dall'Art. 2875 del c.c., quando il valore del bene oggetto di garanzia è superiore ad un terzo dell'importo dei crediti iscritti (interessi inclusi).

La riduzione della somma per la quale è stata presa l'iscrizione o la riduzione dell'iscrizione ad una parte soltanto dei beni garantiti è richiedibile dall'interessato – nonostante il principio di indivisibilità comune alle forme di garanzia reale (v. pegno) – quando:

  • il creditore lo consente rinunciando parzialmente al diritto (riduzione convenzionale);
  • interviene una sentenza passata in giudicato, pronunciata a seguito di azione di riduzione promossa dagli interessati (debitore, terzo acquirente, terzo datore, creditore successivamente iscritto), attuando difatto una riduzione giudiziale.

Peraltro, per avere effetto rispetto ai terzi, la riduzione deve essere annotata in margine all'iscrizione.

Vi sono dei casi nei quali non è possibile richiedere la riduzione: l'Art.2873 comma 1 del codice civile stabilisce che non si può procedere alla riduzione quando la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza. Tuttavia, l'Art.2874 afferma quanto segue:

"Le ipoteche legali e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta."

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