Pegno

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Il pegno è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili non registrati del debitore, o di un terzo a garanzia di un'obbligazione altrui; il perfezionamento del contratto di pegno avviene con la consegna del bene oggetto di garanzia: il debitore non perde la proprietà e potrà anche alienarlo ma la vendita non avrà effetti rilevanti per il creditore, sia perché il bene è materialmente in suo possesso sia perchè esiste il cosiddetto diritto di seguito (il creditore potrà far vendere il bene anche se è passato in proprietà di un terzo).

Il pegno può avere ad oggetto cose mobili o crediti: in quest'ultimo caso, si costituisce mediante contratto scritto notificato al terzo debitore (o da questo accettato con scrittura avente data certa) e consegna del documento rappresentativo.

Il pegno è indivisibile, pertanto deve riguardare l'intero bene mobile (o l'intero credito) anche se la proprietà di questi beni è comune a più persone (es. divisione ereditaria); in generale, in base a quanto dal c.c., il creditore ha l'obbligo di non abusare del diritto di credito (Art. 2793) e di restituire l'oggetto del pegno (cosa o documento del credito) quando sia stato interamente soddisfatto (Art.2794).

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