Durata
Il pegno è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili non registrati del debitore, o di un terzo a garanzia di un'obbligazione altrui; il perfezionamento del contratto di pegno avviene con la consegna del bene oggetto di garanzia: il debitore non perde la proprietà e potrà anche alienarlo ma la vendita non avrà effetti rilevanti per il creditore, sia perché il bene è materialmente in suo possesso sia perchè esiste il cosiddetto diritto di seguito (il creditore potrà far vendere il bene anche se è passato in proprietà di un terzo).
Il pegno può avere ad oggetto cose mobili o crediti: in quest'ultimo caso, si costituisce mediante contratto scritto notificato al terzo debitore (o da questo accettato con scrittura avente data certa) e consegna del documento rappresentativo.
Il pegno è indivisibile, pertanto deve riguardare l'intero bene mobile (o l'intero credito) anche se la proprietà di questi beni è comune a più persone (es. divisione ereditaria); in generale, in base a quanto dal c.c., il creditore ha l'obbligo di non abusare del diritto di credito (Art. 2793) e di restituire l'oggetto del pegno (cosa o documento del credito) quando sia stato interamente soddisfatto (Art.2794).
Maggiori informazioni su
Pegno
Siti esterni di riferimento
Ulteriori risorse interne
Tipo di Tasso
Durata
anni
Finalità mutuo
Prov. immobile
Utilizzando il sito si accetta l'uso di cookies, anche di terze parti. Per negarne l'utilizzo leggi
la nostra
Informativa Cookie.