Pignoramento

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Il pignoramento è l'atto iniziale dell'espropriazione forzata, che ha la funzione di individuare e vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del creditore di una somma di denaro. Su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario fa un'ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

I beni pignorati, quindi, sono giuridicamente vincolati alla soddisfazione del credito per il quale si procede: il pignoramento ha l'effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti gli atti di alienazione del bene pignorato. Oltre all'ingiunzione appena descritta, il pignoramento deve contenere:

  • l'invito al debitore a effettuare, presso la cancelleria del tribunale, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in un comune del circondario del tribunale stesso;
  • l'avvertimento che il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, presentando, a pena di inammissibilità, istanza di conversione del pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene, e depositando un quinto della somma dovuta.

Si considerano come possibili oggetti di pignoramento (anche in possesso di terzi):

  • cose mobili: dal momento della dichiarazione sono considerate pignorate anche agli effetti della custodia e l'ufficiale giudiziario procede ad accedere al luogo in cui si trovano;
  • beni immobili: l'ufficiale giudiziario procede con le forme dell'espropriazione immobiliare;
  • crediti o cose mobili in possesso di terzi: il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della sua dichiarazione.

In caso di insufficienza dei beni pignorati o di manifesta lunga durata della liquidazione dei beni, il debitore – su invito dell'ufficiale giudiziario – deve individuare altri beni utilmente pignorabili, indicando i luoghi in cui si trovano e le generalità dei terzi debitori.

Il debitore può evitare il pignoramento di cose consegnando, come oggetto del pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi. Il pignoramento, infine, diventa inefficace se entro 90 giorni dal suo compimento non viene proposta l'istanza di assegnazione o di vendita delle cose pignorate

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