Preammortamento tecnico

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Il termine preammortamento tecnico indica il periodo che intercorre tra la data di stipula del mutuo e la scadenza della prima rata di rimborso composta sia da quota capitale che da quota interessi, che segna l’inizio dell’ammortamento ordinario. Nel periodo di preammortamento - sia tecnico che finanziario - il mutuatario paga rate composte unicamente da interessi, senza quindi intaccare il capitale residuo da rimborsare alla banca.

Il preammortamento tecnico risponde all’esigenza delle banche di stabilire una data convenzionale, spesso coincidente con il primo giorno del mese, per semplificare e uniformare per quanto possibile la gestione dei pagamenti delle rate dei mutui in essere. Grazie a questo espediente, gli istituti di credito allineano le scadenze di tutti i contratti, indipendentemente dalla loro data di stipula.

Analogamente a quanto accade per il calcolo dei dietimi in caso di estinzione, si applica un tasso di interesse (generalmente lo stesso del mutuo) al capitale richiesto per i giorni che intercorrono tra la data di stipula e quella fissata dalla banca per l’inizio dell’ammortamento vero e proprio, dove le rate si compongono anche della quota capitale.

Non esistono regole fisse sulla durata del periodo di preammortamento e ciascuna banca lo determina in piena autonomia: alcune rimandano l’inizio dell’ammortamento vero e proprio al primo giorno del secondo mese successivo alla stipula, altre ragionano in termini trimestrali o semestrali, soprattutto se il piano di rimborso prevede una simile periodicità. In ogni caso, la durata dell’eventuale periodo di preammortamento tecnico deve essere chiaramente indicata nei fogli informativi del mutuo. E’ nell’interesse del mutuatario concordare una data di inizio dell’ammortamento ordinario quanto più ravvicinata alla stipula, in modo da ridurre l’ammontare degli interessi da corrispondere al mutuante. Infine, occorre ricordare che pur rappresentando degli oneri aggiuntivi per il cliente, gli interessi di preammortamento non sono inclusi nel calcolo del cosiddetto Indicatore Sintetico di Costo (ISC).

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