L'erogazione è l'ultimo passo dell'iter sottostante il processo di mutuo. Può avvenire contestualmente al rogito notarile (erogazione contestuale) oppure dopo che il notaio avrà fornito la documentazione relativa all'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile concesso in garanzia (erogazione differita).
Nel primo caso il funzionario di banca porta con sè dal notaio un assegno circolare oppure denaro contante pari all'ammontare del mutuo: rappresenta la procedura utilizzata tipicamente nelle compravendite immobiliari, in particolare quando la transazione avviene tra privati.
Nel secondo caso, invece, la banca procede alla erogazione del mutuo al momento dell'avvenuta iscrizione ipotecaria oppure al consolidamento della stessa; come previsto dall'Art.39 del Testo Unico Bancario, l'ipoteca può dirsi consolidata quando non è più soggetta ad azione revocatoria fallimentare ossia dopo 10 giorni dalla data di iscrizione. Le banche optano per l'erogazione differita per motivi legati:
- alla tipologia di mutuo (mutui a stato avanzamento lavori, mutui edilizi);
- alle caratteristiche del mutuatario: ad esempio, una società – soggetto potenzialmente fallibile – potrebbe essere sottoposta ad azione revocatoria.