Con l’espressione edilizia convenzionata si fa riferimento a una delle tipologie di edilizia residenziale pubblica, vale a dire quelle operazioni edilizie che prevedono l’intervento della pubblica amministrazione, a livello nazionale o locale, al fine di offrire ai cittadini la possibilità di acquistare o affittare immobili destinati ad abitazione principale.
In particolare, l’edilizia convenzionata si riferisce a varie tipologie di accordo tra Pubblico e Privato mirate a soddisfare l’esigenza abitativa delle fasce sociali a basso reddito. Solitamente, l’espressione accomuna due diverse tipologie di abitazioni:
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immobili la cui realizzazione resta interamente a carico del committente pubblico, quali gli alloggi costruiti dai vari Enti Autonomi Case Popolari, che vengono poi ceduti in affitto perpetuo o a riscatto come previsto dalla Legge 167 del 1962;
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immobili realizzati da imprenditori privati in forza di un accordo che prevede l’accollo delle spese di costruzione in capo al privato e la vendita a condizioni determinate dalla convenzione. In questo caso, a fronte di vantaggi fiscali o la messa a disposizione del terreno, l’imprenditore si impegna a rispettare determinati vincoli nella vendita degli immobili realizzati, solitamente riguardanti il prezzo di vendita o i requisiti soggettivi degli acquirenti (residenza, età, reddito, stato civile, ecc.).
Per impedire qualunque tipo di speculazione, le convenzioni prevedono il divieto di vendere l’immobile entro i primi 5 anni dall’acquisto e un prezzo massimo prestabilito valido per l’intera durata della convenzione, solitamente 20 o 30 anni.