La concessione edilizia era un titolo abilitativo necessario per poter eseguire gli interventi edilizi previsti dalla normativa urbanistica provinciale, quali ad esempio nuova costruzione, ampliamento di costruzione esistente, opere interne che aumentano le unità immobiliari, modifiche di destinazione d'uso, ecc. In breve, il rilascio della concessione costituiva l'atto conclusivo del procedimento necessario per procedere alla realizzazione delle opere richieste.
Dal 2001 la concessione è stata sostituita dal cosiddetto "Permesso di costruire", in base Testo Unico dell'edilizia; tuttavia, conserva ancora la vecchia denominazione solo in Valle d'Aosta.
Il permesso di costruire, invece, è concesso dal comune e autorizza le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica; soggetto al pagamento di oneri concessori - analogamente al precedente istituto della concessione edilizia - alla richiesta di permesso deve essere allegato un progetto (redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione) che descriva in modo compiuto e dettagliato l'insieme delle opere che si intende eseguire, attestandone contemporaneamente la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici: tra gli altri, quelli antisismici, acustici e di isolamento termico.
Se l'intervento riguarda beni soggetti a particolari tutele – ambientali, architettoniche o artistiche – il giudizio è vincolato al nulla osta da parte dell'ente; inoltre, dal maggio 2011, è stato introdotto il principio del "silenzio-assenso" per il rilascio.