Condono edilizio

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Il condono edilizio è un provvedimento amministrativo di sanatoria, che consente ai proprietari di costruzioni di sottrarsi alle misure penali e amministrative tese a combattere il fenomeno illegale dell'abusivismo edilizio, vale a dire la costruzione o la successiva modificazione (anche soltanto funzionale) di edifici non conformi alla legge.

Costituisce un procedimento amministrativo eccezionale e limitato nel tempo, non potendo essere utilizzato come procedimento "a regime" e dovendo riguardare esclusivamente il passato. Data l'incapacità delle amministrazioni comunali di impedire l'abusivismo edilizio, si provvede a sanare il passato, aumentando il patrimonio dello Stato e dei Comuni con ingenti risorse finanziarie. Il provvedimento di sanatoria riveste il carattere di atto dovuto, non potendo il Comune negarlo anche se l'opera abusiva risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti: si è dunque privilegiato l'interesse finanziario a discapito dell'interesse generale per una perfetta conformazione urbanistica del bene.

Le ragioni che spingono a varare un condono, tipicamente, sono legate all'auspicio di una forte adesione da parte dei contribuenti; quest'ultimo, infatti, rappresenta il presupposto essenziale per ottenere un consistente afflusso di denaro extra gettito da impiegare per ridurre il deficit pubblico. Inoltre, lo strumento del condono favorisce indirettamente l'allargamento della base imponibile per le future dichiarazioni dei redditi: poiché i contribuenti decidono di approfittare dell'opportunità concessa per sanare definitivamente le proprie irregolarità, da quel momento sono indotti a mantenere quel livello di reddito condonato, limitando quindi il rischio di tempestive verifiche e nuovi accertamenti tributari.

Tale procedimento, introdotto dalla Legge n° 47/1985 relativamente ad abusi commessi entro il 1° ottobre 1983, è stati riaperto nel 1994 e nel 2003. Se il primo condono non prevedeva limiti quantitativi, il secondo e il terzo hanno stabilito determinati limiti qualitativi e quantitativi alla sanabilità degli abusi: in particolare, la legge n° 191/2004 attribuisce alle Regioni la determinazione concreta delle opere sanabili.

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