Il terzo datore di ipoteca è colui che concede la garanzia reale dell'ipoteca su un proprio bene a garanzia di un
debito altrui. Ogni volta in cui il mutuatario non ha beni sufficienti a garantire il debito si rende necessario
l'inserimento di una figura che presti le dovute garanzie in sua vece.
Ciò si verifica non solo quando il mutuatario non dispone di alcun bene, ma anche quando quelli nella sua disponibilità
risultino di valore insufficiente o siano già gravati da altri vincoli e oneri.
L'articolo 2868 del Codice Civile prevede che in mancanza di un'espressa previsione contrattuale, il terzo datore di ipoteca non
possa invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, vale a dire pretendere che prima di rivalersi sul proprio
bene il creditore agisca nei confronti del debitore principale. Qualora il mutuatario risultasse inadempiente,
il terzo datore di ipoteca potrà scegliere di subentrargli nel versamento delle rate ed evitare così la procedura
di esecuzione forzata e vendita all'incanto del proprio immobile. Tuttavia, non essendo un obbligato in solido non può essere
obbligato a pagare le rate: il creditore può unicamente rivalersi sul bene conferito in garanzia attivando su di
esso la procedura di esecuzione forzata. In ogni caso, il terzo datore di ipoteca matura un diritto di regresso
(vale a dire un diritto di rivalsa) nei confronti del debitore principale sia nel caso di esecuzione forzata, sia in quello di
pagamento integrale dei creditori (art 2871 Codice Civile).