L'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (denominato OAM), è stato istituito nell'agosto 2010 in forma di associazione alla quale hanno aderito come soci fondatori Abi, Assofin, Assilea, Assifact, Ufi, Fenafi, Afin, Fiaip, Assomea, Fimec e Assoprofessional; competente in via esclusiva ed autonoma della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, è un'associazione privata con personalità giuridica, senza finalità di lucro, dotato di autonomia finanziaria, organizzativa e statutaria con i seguenti compiti:
- determinare e riscuotere i contributi e le somme dovute dagli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, nella misura, modalità e termini dallo stesso determinati al fine di garantire lo svolgimento delle proprie attività;
- dare pubblicità alle informazioni essenziali sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi svolgendo, tra le altre funzioni, la valutazione dei presupposti per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo al fine di assicurare le esigenze di tutela dei consumatori e di garantire il rispetto dei requisiti professionali e di onorabilità in regime di iscrizione.
Dotato di poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti, trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività svolta l'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso alla Banca d'Italia, cui compete la vigilanza. Nel dotare l'Organismo della necessaria autonomia giuridica, organizzativa e finanziaria, vengono assicurate la separazione delle competenze e la collaborazione operativa, in modo da valorizzare gli obiettivi di tutela del mercato e salvaguardia dell'indipendenza delle funzioni.
Il funzionamento dell'OAM è regolato dallo Statuto; in particolare:
- i componenti dell'organo di gestione sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio;
- i componenti del comitato di gestione devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle disposizioni in materia di esponenti degli intermediari finanziari.