Vizi

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L'Art.1490 c.c. considera il vizio come un difetto che altera la consistenza economica della cosa venduta (oggetto del contratto): in sostanza, la rende inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. La garanzia contro queste "imperfezioni" ha la funzione di tutelare il compratore: il codice, infatti, obbliga il venditore a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi.

In presenza di vizi, al compratore spetta il diritto di chiedere – alternativamente – o la risoluzione del contratto stipulato o la riduzione del prezzo; nel primo caso l'azione comporta lo scioglimento del contratto (redibitoria), mentre nel secondo il contratto rimane in vigore e l'azione mira ad ottenere una riduzione del prezzo pagato (estimatoria).

La norma prevede che il patto con cui le parti del contratto possono escludere o limitare la garanzia non ha effetto se il venditore ha agito in "mala fede", occultando i vizi già presenti e tacendoli al compratore. La garanzia, inoltre, non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa oppure se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia espressamente dichiarato la cosa esente da vizi.

Il diritto in capo al compratore decade qualora non provveda a denunciare al venditore la presenza dei vizi entro 8 giorni dalla scoperta – salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge – e in ogni caso entro un anno dalla consegna (termine di prescrizione).

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