Il contratto di rendita, nel diritto civile italiano, prevede che una persona si obblighi a corrispondere a un'altra la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili come corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale. In generale, una rendita finanziaria è una successione finita o infinita di importi (dette rate o termini) da riscuotere o da pagare in epoche differenti (scadenze) ad intervalli di tempo determinati.
Si è soliti disinguere tra rendita perpetua e rendita vitalizia.
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile (rendita fondaria) o della cessione di un capitale (rendita semplice); inoltre, può essere costituita quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
La rendita vitalizia si costituisce anch'essa mediante alienazione di un bene mobile o immobile o cessione di un capitale, ma consiste in una prestazione periodica da corrispondersi ad uno o più soggetti (beneficiari) per tutta la durata della vita di una certa persona (uno dei beneficari oppure un terzo); può costituirsi, oltre che per contratto, anche tramite donazione o testamento, nel rispetto delle specifiche regole dettate per tali istituti.
A differenza della rendita perpetua, quindi, la rendita vitaliazia ha natura tipicamente aleatoria; inoltre, salvo patto contrario, il debitore non può liberarsi dall'obbligo del pagamento della rendita offrendo il rimborso del capitale ma è tenuto a pagare per tutto il tempo stabilito. In caso di inadempienza, inolire, il creditore non può domandare la risoluzione del contratto, ma può solo chiedere il sequestro e la vendita forzata dei beni del debitore, al fine di soddisfare il proprio credito.