Estinzione anticipata del mutuo

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L'estinzione anticipata prevede per il cliente la possibilità di rimborsare il finanziamento ricevuto (mutuo o prestito) prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale. In quest'ultimo caso, il mutuatario può decidere di versare una somma che genera sia la riduzione del debito residuo sia il ricalcolo della rata per le scadenze future, fermo restando il periodo totale previsto per il rimborso: al contrario, invece, il debitore potrebbe decidere di continuare a versare lo stesso importo mensile in modo da ridurre il numero totale di rate.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 2 febbraio 2007, l'estinzione anticipata non è più condizionata all'applicazione della penale, ossia al pagamento di una somma aggiuntiva rispetto al capitale residuo. Tale norma, introdotta dal Decreto Bersani, non è retroattiva: infatti, per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007 – in essere a tale data – le penali previste contrattualmente sono semplicemente ridotte.

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