Lavoratore atipico

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La categoria dei lavoratori atipici è piuttosto ampia ed eterogenea, in quanto comprende tutti gli occupati in forza di un contratto di lavoro diverso da quello subordinato a tempo indeterminato, ossia il classico “posto fisso”. Per esclusione, quindi, vi rientrano le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo determinato: detto anche contratto a termine, si differenzia dalla formula a tempo indeterminato per il fatto di prevedere una scadenza temporale;
  • somministrazione di lavoro: introdotta nel 2003 in sostituzione del lavoro interinale, la somministrazione è una sorta di appalto di manodopera che prevede il coinvolgimento di tre soggetti (lavoratore, utilizzatore e somministratore) e la stipula di due diversi contratti (somministratore-utilizzatore e somministratore-lavoratore);
  • apprendistato: rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, prevede un corrispettivo per l'attività svolta e la garanzia di una formazione professionale;
  • il contratto di inserimento: sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato ed è utile per a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di riqualificazione professionale basato sulla formazione on the job, ossia l’adattamento delle qualifiche del lavoratore ad uno specifico contesto lavorativo. Per molti aspetti, il contratto di inserimento è assimilabile ad un contratto di lavoro a tempo determinato;
  • contratto di formazione e lavoro (nella P.A.): è un particolare tipo di contratto a termine che si caratterizza per la necessità di connessione e coordinamento con uno specifico progetto formativo, presentato dal datore di lavoro;
  • contratto di lavoro intermittente: noto come job on call o contratto a chiamata, prevede che un lavoratore si ponga a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro "su chiamata";
  • contratto di lavoro ripartito: noto come job sharing, è un contratto di lavoro con il quale due lavoratori si impegnano ad adempiere solidalmente ad un'unica e identica obbligazione lavorativa;
  • lavoro a progetto: successore del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), in sostanza è un contratto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di uno specifico progetto o parte di esso;
  • collaborazione coordinata e continuativa (nelle P.A.): per l'erogazione di una prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale non a carattere subordinato a favore di un determinato soggetto pubblico con retribuzione periodica prestabilita;
  • lavoro occasionale e il lavoro occasionale accessorio: si tratta di una forma di lavoro autonomo realizzato senza alcun vincolo di subordinazione. Si definisce come accessorio quando viene svolto da persone non ancora entrate nel mercato del lavoro come inoccupati, casalingue o disabili, che sono in procinto di uscirne con il pensionamento o che risultano a rischio di esclusione sociale;
  • associazione in partecipazione: si tratta del contratto di lavoro in cui una parte detta associante attribuisce all’altra detta associato il diritto di partecipazione agli utili della propria impresa come corrispettivo per la prestazione lavorativa;
  • lavoro a domicilio: la prestazione è resa al domicilio del lavoratore, o in locali a sua disposizione;
  • lavoro in impresa familiare;
  • lavoro in cooperativa.;

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