Nota di trascrizione

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La nota di trascrizione è la formalità che rende pubblici gli atti giuridici di costituzione, trasferimento o modifica dei diritti reali su beni immobili. Eseguita medianete il deposito dell'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, consente di risolvere gli eventuali conflitti tra più acquirenti su uno stesso bene dato che rappresenta la più importante forma di pubblicità degli atti giuridici.

La nota di trascrizione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'atto, del provvedimento o della sentenza al fine di rendere opponibile a eventuali soggetti terzi; inoltre, l'Art.2643 c.c. stabilisce gli atti che devono obbligatoriamente essere resi pubblici, in particolare:

  • i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (atto di compravendita e relativo atto di mutuo);
  • i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto, superficie, abitazione, servitù, uso, ecc.);
  • gli atti di rinunzia ai diritti sopra menzionati;
  • i provvedimenti di esecuzione forzata, le domande giudiziali e le sentenze che si riferiscono a beni immobili o a diritti reali immobiliari;
  • i contratti di società con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o diritti reali immobiliari.
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