Mandato con rappresentanza

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Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) ed è regolato dagli Artt.1703-1730 del Codice Civile.

Per il mandante prevede l'obbligo di:

  • somministrare al mandatario i mezzi necessari per consentirgli l'esecuzione del mandato;
  • rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, oltre al pagamento del compenso spettante;
  • risarcire i danni subiti dal mandatario a causa dell'incarico.

La posizione del mandatario è sicuramente più complessa; egli, infatti:

  • è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
  • non può farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico, se non autorizzato;
  • non può eccedere i limiti fissati nel mandato né discostarsi dalle istruzioni del mandante;
  • è tenuto a comunicare senza ritardo al mandante l'esecuzione del mandato, presentando un rendiconto;
  • salvo patto contrario con il mandante, non risponde verso di lui dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato;
  • deve provvedere alla custodia e alla tutela delle cose che gli sono state affidate per conto del mandante.

Tuttavia, gode del diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi nell'ambito del mandato.

Il potere di rappresentanza è un aspetto fondamentale del contratto e dev'essere conferito con un negozio unilaterale, noto come procura, grazie al quale il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato; gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono nella sfera giuridica del mandante:

Nel mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante: acquista quindi i diritti ma si assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi; gli effetti giuridici non ricadono nella sfera giuridica del mandante ma il mandatario ha l'obbligo di trasmetterli nella sfera giuridica del mandante.

L'estinzione del mandato avviene:

  • per scadenza del termine;
  • a compimento dell'affare;
  • perrevoca del mandante: in caso di mandato collettivo, ha effetto solo se proviene da tutti i mandanti;
  • rinuncia del mandatario;
  • morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario.

A seguito di una causa di estinzione il mandato non ha più effetto tra le parti; tuttavia, qualora il mandatario – ignorando l'esistenza di una causa di estinzione – compia degli atti, questi vincolano comunque il mandante o i suoi eredi.

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