Pertinenza

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L'Art.817 del Codice Civile definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole – quindi non occasionale – a servizio o ad ornamento di un'altra cosa (principale). Per la costituzione di una pertinenza è necessario tanto l'elemento oggettivo (destinazione della cosa) quanto quello soggettivo (volontà di destinare); inoltre, in assenza di effettiva accessorietà non vi è pertinenza.

Le pertinenze possono formare oggetto di atti o rapporti giuridici separati rispetto alla cosa principale; tuttavia, se non è diversamente disposto, gli atti e i rapporti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze. In merito agli immobili, quindi, spetterà al proprietario decidere se una determinata cosa debba essere considerata un'unità immobiliare autonoma o una pertinenza.

Gli esempi più comuni di pertinenze riguardano le soffitte, i garage, i posti auto coperti o scoperti, i piccoli magazzini e le cantine; queste ultime, molto spesso, vengono cedute come pertinenze dell'unità immobiliare ma, in alcune circostanze, possono essere cedute anche autonomamente in base alla libera scelta del proprietario.

In alcuni casi, infine, il vincolo di pertinenzialità è sancito dalla legge: ad esempio, l'Art.9 comma 1 della L. 122/89 (nota come legge Tognoli) stabilisce che i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi – ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati – parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, certificando difatto un vincolo indissolubile tra l'immobile e il parcheggio.

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