Il tasso degli interessi legali rientra nell'ambito del rapporto obbligatorio in virtù del quale una parte (debitore) è obbligata nei confronti di un'altra (creditore) ad eseguire una determinata prestazione. In termini strettamente giuridici gli interessi rappresentano una particolare obbligazione pecuniaria "accessoria", aggiuntiva rispetto all'obbligazione principale, stabilita dall'Art.1282 del codice civile in questi termini: "I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto".
Gli interessi legali, stabiliti secondo una percentuale del capitale (saggio), sono dovuti senza una speciale disposizione tra le parti e si distinguono in interessi moratori e interessi corrispettivi: i primi, di natura risarcitoria, nascono "ex mora" per il colposo ritardo del debitore all'adempimento dell'obbligazione, i secondi invece sono dovuti come compenso del godimento del denaro altrui. La determinazione di un tasso d'interesse superiore a quella legale, previsto dalla libera volontà delle parti (interessi convenzionali), deve risultare per iscritto e non può mai eccedere il tasso usurario.
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze spetta il compito di stabilire annualmente il tasso di interesse legale, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per la determinazione vengono utilizzati i seguenti parametri di riferimento:
- il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, che hanno una durata non superiore ai 12 mesi;
- il tasso di inflazione registrato nel periodo di riferimento, in base ai dati pubblicati dall'ISTAT.
Attualmente, la misura delsaggio degli interessi legali di cui all'Art.1284 del codice civile è stata fissata al 2,5% in "ragione d'anno", con decorrenza dal 1° gennaio 2012 (D.M. del 12/12/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2011).